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La Corte Costituzionale fa chiarezza sulle misure cautelari – Art. 275, comma 3 cpp

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 103/2015
Giudizio
Presidente CRISCUOLO – Redattore FRIGO
Camera di Consiglio del 29/04/2015 Decisione del 29/04/2015
Deposito del 05/06/2015 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 275, c. 3°, del codice di procedura penale.
Massime:
Atti decisi: ord. 244/2014

ORDINANZA N. 103

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro nel procedimento penale a carico di P.V. con ordinanza dell’11 gennaio 2014, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza dell’11 gennaio 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, con riferimento ai casi di «concorso esterno» nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
che il giudice a quo premette di essere investito dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, proposta da una persona sottoposta ad indagini per il delitto di associazione di tipo mafioso, quale «concorrente esterno» ad essa;
che all’accoglimento della questione osterebbe la norma censurata, che impone di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per una serie di delitti, tra cui quello previsto dall’art. 416-bis cod. pen., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari: donde la rilevanza della questione;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva come la Corte costituzionale, con una serie di dichiarazioni di illegittimità costituzionale, abbia ridisegnato i confini della presunzione in materia cautelare sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui ambito applicativo era stato esteso ben oltre il settore dei reati di criminalità mafiosa dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
che, con le suddette pronunce – passate sinteticamente in rassegna nell’ordinanza di rimessione – la Corte ha dichiarato illegittima la norma nella parte cui, con riferimento a determinati reati o gruppi di reati, prevedeva una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, anziché una presunzione solo relativa, superabile, cioè, ove siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
che la Corte ha rilevato che la presunzione in parola – giustificabile in rapporto ai «delitti di mafia in senso stretto», i quali implicano un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso con caratteristiche di accentuata pericolosità – non lo era, invece, in relazione agli altri reati di volta in volta presi in esame, i quali, se pur gravi e odiosi, in un numero non marginale di casi non postulavano esigenze cautelari affrontabili esclusivamente con la misura di maggior rigore;
che, con la sentenza n. 57 del 2013, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la presunzione di cui si tratta anche in rapporto ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto commessi con “metodo mafioso” o per agevolare l’attività di associazioni mafiose;
che, in detta pronuncia, si è segnatamente osservato che «Il semplice impiego del cosiddetto “metodo mafioso” o la finalizzazione della condotta criminosa all’agevolazione di un’associazione mafiosa […] non sono necessariamente equiparabili, ai fini della presunzione in questione, alla partecipazione all’associazione, ed è a questa partecipazione che è collegato il dato empirico, ripetutamente constatato, della inidoneità del processo, e delle stesse misure cautelari, a recidere il vincolo associativo e a far venir meno la connessa attività collaborativa, sicché, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell’indagato o dell’imputato del delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente»;
che, ad avviso del giudice a quo, analoghe considerazioni dovrebbero valere in rapporto alla figura del concorso esterno in associazione mafiosa, risultante dalla combinazione delle disposizioni degli artt. 416-bis e 110 cod. pen.;
che, alla stregua di un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve essere, infatti, qualificato come concorrente esterno il soggetto che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione criminale;
che la differenza tra il partecipante «intraneus» all’associazione mafiosa e il concorrente esterno risiede, pertanto, nel fatto che il secondo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo rafforzamento, e, sotto il profilo soggettivo, è privo dell’«affectio societatis», laddove invece l’«intraneus» è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell’accordo e del programma criminoso in modo stabile e permanente;
che, a fronte di ciò, il contributo offerto all’associazione mafiosa dal concorrente eventuale esterno potrebbe assumere i più vari contenuti e tradursi in condotte che presentano «disvalore ed intrinseca pericolosità differente», impedendo così di ritenere che la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria risponda a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla struttura stessa e alle connotazioni criminologiche della figura criminosa;
che in un numero tutt’altro che marginale di casi, infatti, le esigenze cautelari sarebbero suscettibili di trovare risposta, per il concorrente esterno, anche in misure diverse da quella carceraria, prima fra tutte gli arresti domiciliari, misura limitativa della libertà di movimento dell’indagato, idonea ad impedire i collegamenti tra quest’ultimo e il contesto di criminalità organizzata cui risulta essere «contiguo»;
che la norma censurata violerebbe, pertanto, in parte qua, l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata equiparazione di figure – il partecipante e il concorrente esterno – che, sebbene riconducibili entrambi al paradigma dell’art. 416-bis cod. pen., risultano oggettivamente differenti tra loro; l’art. 13, primo comma, Cost., imponendo il massimo sacrificio della libertà personale «all’esito di un giudizio di bilanciamento non corretto, in quanto non rispettoso del principio di ragionevolezza»; nonché, da ultimo, l’art. 27, secondo comma, Cost., per contrasto con la presunzione di non colpevolezza, affidando al regime cautelare funzioni proprie della pena, la cui applicazione presuppone un giudizio definitivo di responsabilità;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro dubita della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte ha, peraltro, già dichiarato costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 48 del 2015, la norma censurata nei sensi auspicati dal giudice rimettente;
che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto, a seguito della sentenza ora citata, la norma censurata è già stata rimossa dall’ordinamento, in parte qua, con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 28 del 2015, n. 276 e n. 206 del 2014).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

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