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ACCESSO AL CONCORDATO PER MANCANZA DI PRESUPPOSTI DI FALLIMENTO

CONCORDATO PREVENTIVO: L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA IMPLICA LA REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Decreto
Tribunale di Rovigo, Dott. Mauro Martinelli
05-05-2015

La dichiarazione di fallimento di cui all’art. 173 l. f. può dirsi implicitamente revocata, quando la parte ricorrente è ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Rovigo nel decreto emesso il 05 maggio 2015, in virtù del quale è stata revocata la dichiarazione di fallimento ex art. 173 l.f. a seguito dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Nel caso di specie, la società ricorrente, chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato a seguito dei pagamenti in restituzione delle somme indebitamente versate dai creditori, effettuati a garanzia dei stessi.
Il procedimento di cui all’art. 173 l.f., appariva giustificato dall’esistenza dei presupposti, tra cui, un elemento oggettivo, ovvero il pagamento di creditori anteriori, e uno soggettivo, la volontà di frodare i creditori, e l’evento, ovvero il danno patrimoniale per la massa dei creditori.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la pronta ricostituzione della provvista a favore della massa dei creditori, abbia fatto venir meno sia l’elemento soggettivo, sia l’evento dannoso summenzionati.
Invero, a seguito di tali indagini, sembra che ragioni di convenienza ed opportunità suggeriscano, in mancanza di presupposti, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e che alla stessa possa seguire implicitamente la revocazione della dichiarazione di fallimento.
Pertanto, è per le argomentazioni suddette, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con implicita revoca della dichiarazione di fallimento ex art. 173 l.f..

Carmelo Polizzi

Fonte: Dott.ssa F. Pugliese

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