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Da procedimento pendente…ad arbitrato! – Art. 1 D.L. 132/2014

Il primo articolo del D.L. 132/14 riguarda l’”ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI”.

Tale intervento normativo non modifica in alcun modo il dettato normativo del nostro codice di rito, ma funge da “scappatoia” per tutte quelle parti che non volessero più attendere le lungaggini procedurali ordinarie, riguardando infatti esclusivamente procedimenti già pendenti in primo o secondo grado presso i nostri tribunali o corti d’appello; a tale scopo le parti devono, con istanza congiunta, richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

La controversia deve avere ad oggetto diritti disponibili, e non riguardare cause che vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Per quanto riguarda la nomina degli arbitri, il D.L. impone che siano individuati, in accordo tra le parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale, che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio medesimo.

Con riferimento agli effetti della translatio, l’art. 1 precisa che il procedimento, già pendente in sede giudiziaria, “prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.”

In comma 4 dell’articolo in questione pone quale limite all’emanazione del lodo, quando si sia attivato il procedimento arbitrale da una causa già pendente in sede di appello, nel termine di 120 giorni decorrenti dall’accettazione della nomina da parte del collegio arbitrale.

Per concludere, e ad ulteriore incentivo per l’effettivo passaggio in arbitri del maggior numero di cause pendenti, il legislatore rinvia ad un successivo decreto regolamentare del Ministro della giustizia che avrà il compito di ridurre i parametri relativi ai compensi degli arbitri, quando si intenderà attivare la procedura appena descritta.

Credits: http://blog.avvocati.org

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