DIVORZIO

Divorzio: Quando nasce il diritto al TFR

Corte di Cassazione sentenza numero 16223/2015 del 31/07/2015

La legge n. 898 del 1970, la famosa legge sul divorzio, stabilisce, in alcune delle sue disposizioni, i requisiti e le condizioni in base alle quali un soggetto ha diritto ad ottenere il mantenimento da parte dell’ex coniuge il cui reddito è superiore al proprio onde consentirgli di mantenere, anche successivamente allo scioglimento del vincolo nunziale, lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio. Ma da dove trae la sua fonte questo obbligo?

L’art 143 del codice civile, una delle norme cardine in tema di matrimonio di cui si fa lettura anche in chiesa al termine della cerimonia concordataria, impone il dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno degli sposi caratterizzando il matrimonio come una comunione di intenti e di sostanze. Da qui nasce il dovere di contribuzione alle esigenze della famiglia e dell’altro coniuge, dovere che persiste anche dopo la separazione personale così come disciplinato dal successivo art 156 c.c.
Invero, con la separazione lo status giuridico di coniuge, infatti, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l’obbligo di fedeltà e di convivenza ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati a favore dell’altro è la non titolarità in capo a questi di adeguati redditi propri. Per “adeguato” si intende quel reddito prodotto in maniera autonoma dall’individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
In argomento, la Suprema Corte si è già pronunciata statuendo che “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell’art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell’assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti “(Cass. Civ., sez. I, sentenza 27 giugno 2006, n. 14840, RV589897). La Cassazione ha poi precisato che tale valutazione deve essere fatta in base alla “effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 25 agosto 2006, n. 18547, RV591587).
Sin’ora si è trattato dell’assegno di mantenimento susseguente a separazione personale, ma nell’ipotesi in cui la separazione si trasformi in divorzio al coniuge titolare del mantenimento spetta un assegno cd divorzile le cui caratteristiche intrinseche sono essenzialmente le medesime del mantenimento e si sostanziano nella funzione assistenzialistica. Nella determinazione del predetto assegno, per contro, la valutazione non si fermerà ai soli aspetti materiali, ma andrà anche a considerare la sfera delle legittime aspettative maturate durante la vita matrimoniale. Recita infatti giurisprudenza recente come “ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio” (Cassazione Civile, sentenza n. 3914 del 12 Marzo 2012).

IL TFR DELL’EX CONIUGE

Venendo all’ipotesi specifica in esame, l’art 12 bis della legge n. 898 del 1970 attribuisce al coniuge divorziato, non passato a nuove nozze e titolare del diritto al mantenimento, l’ulteriore diritto ad ottenere una quota del TFR dell’ex coniuge anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Onde ottenere tale somma occorre una prova rigorosa dell’entità del trattamento e della durata del matrimonio che ha coinciso con il rapporto di lavoro cui si riferisce l’indennità.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, e deciso con la sentenza numero 16223/2015 depositata il 31 luglio, una donna ha visto rigettare il proprio ricorso in quanto si era limitata a chiedere informazioni all’azienda presso la quale l’ex coniuge lavorava, senza poi attivarsi ulteriormente a seguito dell’inerzia dell’amministrazione. Ella non aveva altresì esteso la sua domanda alla determinazione del diritto alla percezione della quota lei spettante ma l’ aveva circoscritta alla sola richiesta che una quota del TFR dell’ex le fosse attribuita e che l’azienda presso la quale quest’ultimo era stato impiegato le pagasse direttamente quanto richiesto o, se già liquidato all’ex marito, che fosse questo a provvedervi.
Pertanto non avendo provato la durata del matrimonio, nè dimostrato l’entità dell’indennità percepita dall’ex coniuge, la donna ha visto respinta la propria domanda.

Carmelo Polizzi

Fonte: D.C. Ferrara

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